Sez. 4, Sentenza n. 8879 del 25/02/1986 Ud. (dep. 01/09/1986) Rv. 173629 - 01
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - RITARDATA NOTIFICAZIONE - DECADENZA DEL GRAVAME DI PARTE CIVILE - CONDIZIONI.*
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - RITARDATA NOTIFICAZIONE - DECADENZA DEL GRAVAME DI PARTE CIVILE - CONDIZIONI.*
La decadenza del gravame per i soli interessi civili, prevista dall'art. 202 cod. proc. pen. per ritardata notificazione alle altre parti della dichiarazione, non si verifica se l'inosservanza del termine deriva non da inerzia o insufficiente attività della parte civile, ma da ritardo dell'ufficio (cancelliere o ufficiale giudiziario). (Conf mass n 169629).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)