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Sez. 4, Sentenza n. 5572 del 30/04/1985 Ud. (dep. 05/06/1985) Rv. 169629 - 01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - RITARDATA NOTIFICAZIONE - DECADENZA DEL GRAVAME DI PARTE CIVILE - LIMITE.*
Stato
decisa il 1985-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169629-01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - RITARDATA NOTIFICAZIONE - DECADENZA DEL GRAVAME DI PARTE CIVILE - LIMITE.*

La decadenza del gravame di parte civile per ritardata notificazione alle altre parti della dichiarazione è comminata dalla legge solo per l'inosservanza dei termini e forme derivanti da inerzia o da insufficiente attività della parte, non già quando, al contrario, derivi da negligenza o da trascuratezza dell'ufficio. (nella fattispecie l'effettivo ritardo della notificazione doveva imputarsi al fatto dell'ufficio notificante e non alla parte che al detto ufficio aveva consegnato tempestivamente le copie della impugnazione proposta). (Conf mass n 164327; (Conf mass n 157916; (Conf mass n 154127; (Conf mass n 149858; (contra mass n 157493).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)