Sez. L, Sentenza n. 1340 del 03/03/1979 (Rv. 397605 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTI PER RIDUZIONE DEL PERSONALE - CRITERI DETTATI DALL'ART 2 DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 20 DICEMBRE 1950 - PREVALENZA DEL CRITERIO DELLE ESIGENZE SU QUELLO DELL'ANZIANITA - AMMISSIBILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTI PER RIDUZIONE DEL PERSONALE - CRITERI DETTATI DALL'ART 2 DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 20 DICEMBRE 1950 - PREVALENZA DEL CRITERIO DELLE ESIGENZE SU QUELLO DELL'ANZIANITA - AMMISSIBILITA.*
La norma di cui all'art 2 dell'accordo interconfederale sui licenziamenti per riduzione del personale 20 dicembre 1950, reso obbligatorio erga omnes con DPR 14 luglio 1960 n 1019, secondo cui il datore di lavoro deve individuare i lavoratori da licenziare sulla base di concorrenti criteri delle esigenze tecniche, dell'anzianita, dei carichi di famiglia e della situazione economica del dipendente, non esclude che, ponendo l'accento sulla valutazione globale ivi prevista, sia considerato giustificato il licenziamento anche se possa emergere la prevalenza del criterio delle esigenze tecniche e non gia quello dell'anzianita.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Contr. Coll. 20/12/1950 num. 2, DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)