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Sez. L, Sentenza n. 2708 del 03/05/1984 (Rv. 434748 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA LICENZIARE - APPLICAZIONE DEI RELATIVI CRITERI - PREVALENZA DATA DAL DATORE DI LAVORO ALLE ESIGENZE TECNICO-PRODUTTIVE ATTINENTI ALLA ECONOMICITÀ DI UN REPARTO O SERVIZIO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434748-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA LICENZIARE - APPLICAZIONE DEI RELATIVI CRITERI - PREVALENZA DATA DAL DATORE DI LAVORO ALLE ESIGENZE TECNICO-PRODUTTIVE ATTINENTI ALLA ECONOMICITÀ DI UN REPARTO O SERVIZIO - AMMISSIBILITÀ.*

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, nell'applicazione concreta dei criteri (esigenze tecniche, carichi di famiglia, anzianità, situazione economica del dipendente) di individuazione del personale da licenziare, la violazione dei quali comporta solo il diritto al risarcimento del danno, è in facoltà del datore di lavoro dare la prevalenza alle esigenze tecnico- produttive attinenti all'economicità di un reparto o servizio. (V 5713/82, mass n 423369; (V 5608/82, mass n 423369; (V 4769/79, mass n 401361; (V 1340/79, mass n 397605).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)