Sez. 5, Sentenza n. 4956 del 08/03/2006 (Rv. 587556 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE | Determinazione - Aggiudicazione di immobile attraverso asta fallimentare - Trasferimento assoggettato anche ad imposta di trasferimento ex art. 44 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Identificazione del valore venale col prezzo di aggiudicazione per ambedue le imposte.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di INVIM ed ai fini della determinazione della base imponibile nel decennio transitorio di permanente applicazione dell'imposta, il valore venale del bene - assoggettato anche ad imposta di trasferimento ex art. 44 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131- riferito alla data del 31 dicembre 1992, che segna il limite temporale di incremento del valore del bene, si identifica, per ambedue le imposte, con il prezzo finale di aggiudicazione degli immobili venduti a seguito di asta fallimentare, con decreto del giudice delegato, attese le forme di pubblicitĂ assicurate dagli organi del fallimento, tese ad assicurare il miglior prezzo di realizzo dei beni subastati.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 44 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)