diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5708 del 29/10/1981 (Rv. 416397 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - ESTENSIONE AUTOMATICA AL TERZO CHIAMATO DELLA DOMANDA PROPOSTA DALL'ATTORE CONTRO IL CONVENUTO - CONDIZIONI - CHIAMATA DEL TERZO DA PARTE DEL CONVENUTO - RICHIESTA DI CONDANNA DEL TERZO PER L'IPOTESI DI CONDANNA DEL CONVENUTO NEI CONFRONTI DELL'ATTORE.*
Stato
decisa il 1981-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416397-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - ESTENSIONE AUTOMATICA AL TERZO CHIAMATO DELLA DOMANDA PROPOSTA DALL'ATTORE CONTRO IL CONVENUTO - CONDIZIONI - CHIAMATA DEL TERZO DA PARTE DEL CONVENUTO - RICHIESTA DI CONDANNA DEL TERZO PER L'IPOTESI DI CONDANNA DEL CONVENUTO NEI CONFRONTI DELL'ATTORE.*

Il principio secondo cui la domanda proposta dall'attore contro il convenuto si intende automaticamente estesa al terzo chiamato in garanzia ove detto terzo sia da questi indicato come il soggetto effettivamente e direttamente tenuto a rispondere della pretesa fatta valere dall'attore, nell'ambito di un rapporto oggettivamente unico, non si applica nell'ipotesi in cui il convenuto chiami il terzo al solo fine di far valere la responsabilità di quest'ultimo nei suoi confronti nell'ipotesi di una sua eventuale condanna verso l'attore.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)