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Sez. 3, Sentenza n. 4496 del 10/07/1986 (Rv. 447244 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - AZIONI DI CONDANNA - AL PAGAMENTO DI SOMME DI DENARO - ESECUZIONE FORZATA - SU BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447244-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - AZIONI DI CONDANNA - AL PAGAMENTO DI SOMME DI DENARO - ESECUZIONE FORZATA - SU BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE - INAMMISSIBILITÀ.*

Con riguardo ad una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, la posizione della P.a. Non è diversa da quella di ogni altro debitore, con conseguente ammissibilità dell'Azione esecutiva per espropriazione; tuttavia, rispetto ai beni concretamente assoggettabili ad esecuzione, restano esclusi quelli facenti parte del patrimonio indisponibile, fra i quali vanno annoverati - oltre gli edifici destinati a Sede degli uffici pubblici, con i loro arredi (art. 826, ultimo comma, cod. civ.) - "gli altri beni destinati a pubblico servizio", accertandosi tale destinazione in concreto e con riguardo ai singoli beni sui quali si esperisce l'Azione esecutiva. (V 406/85, mass n 438622; (V 323/81, mass n 410765; (V 4071/79, mass n 400568, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 826 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2740

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)