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Sez. 5, Sentenza n. 22810 del 09/11/2015 (Rv. 637349 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - UDIENZA - IN GENERE | Sottoscrizione da parte del capo dell'ufficio o di un funzionario delegato - Qualifica dirigenziale del delegante e del delegato - Necessità - Esclusione - Impiegato della carriera direttiva - Nozione - Sufficienza - Conseguente irrilevanza della sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015.
Stato
decisa il 2015-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637349-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - UDIENZA - IN GENERE

In tema di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito nella l. n. 44 del 2012. (Principio affermato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 com. 24 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 art. 1 CORTE COST., Legge 27/02/2014 num. 15 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)