Sez. L, Sentenza n. 960 del 08/02/1984 (Rv. 433155 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LIQUIDAZIONE - SOSTITUZIONE DI DIRITTO EX ART. 1419 COD. CIV. DI CLAUSOLE CONTRATTUALI NULLE - CONSEGUENZE - RAFFRONTO FRA I TRATTAMENTI ECONOMICI COMPLESSIVI - NECESSITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALLA MAGGIORAZIONE DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ PRETESA DA UN DIPENDENTE DEL BANCO DI NAPOLI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LIQUIDAZIONE - SOSTITUZIONE DI DIRITTO EX ART. 1419 COD. CIV. DI CLAUSOLE CONTRATTUALI NULLE - CONSEGUENZE - RAFFRONTO FRA I TRATTAMENTI ECONOMICI COMPLESSIVI - NECESSITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALLA MAGGIORAZIONE DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ PRETESA DA UN DIPENDENTE DEL BANCO DI NAPOLI.*
In tema di liquidazione dell'indennità di anzianità, ai fini dell'applicazione dell'art. 1419 cod. civ., che prevede la sostituzione di diritto di clausole contrattuali nulle con norme imperative di legge (come quella dell'art. 7 della legge 14 luglio 1959 n. 741), occorre porre a raffronto fra loro non le singole clausole o norme, ma i trattamenti economici complessivi. (nella specie, la sentenza impugnata, confermata dal S.C., aveva ritenuto che, nel vigore del regolamento del personale del Banco di Napoli del 1971, non spettasse al dipendente il diritto alla maggiorazione dell'indennità di anzianità ai sensi dell'art. 140 del regolamento del 1969, in Mancanza di allegazione di un trattamento deteriore). (V 6505/82, mass n 424128; (V 2123/79, mass n 398488).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 14/07/1959 num. 741 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)