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Sez. L, Sentenza n. 2123 del 11/04/1979 (Rv. 398488 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - PARZIALE - SOSTITUZIONE DI DIRITTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI NULLE PER EFFETTO DI NORME IMPERATIVE - CLAUSOLA - NOZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI INDENNITA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER I DIPENDENTI DEL BANCO DI NAPOLI.*
Stato
decisa il 1979-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398488-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - PARZIALE - SOSTITUZIONE DI DIRITTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI NULLE PER EFFETTO DI NORME IMPERATIVE - CLAUSOLA - NOZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI INDENNITA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER I DIPENDENTI DEL BANCO DI NAPOLI.*

Ai fini dell'applicazione dell'art 1419, secondo comma, cod civ, sulla sostituzione di diritto delle clausole contrattuali nulle per effetto di norme imperative, il termine "clausola" va intesa come parte elementare del contratto, e cioe come elemento irriducibile del medesimo, anche quando essa consti di piu Disposizioni le quali costituiscano il precetto unitario che disciplina un'obbligazione contrattuale, principale o accessoria, nel suo insieme. (nella specie la suprema Corte ha ritenuto doversi considerare come una clausola unitaria sia la maggiorazione dell'indennita aggiuntiva di cessazione dal servizio prevista dall'art 116 del regolamento del personale per tutti i dipendenti del Banco di Napoli, sia l'ulteriore maggiorazione prevista dal successivo art 129 del regolamento (approvato con DM 10 giugno 1961) per i dipendenti che cessassero dal servizio con una determinata anzianita ovvero per inabilita). (V 2822/74, mass n 371239).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Legge 18/12/1960 num. 1561 art. 1 CORTE COST., Legge 18/12/1960 num. 1561 art. 3, DM 10/06/1961 art. 116, DM 10/06/1961 art. 129

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)