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Sez. 3, Sentenza n. 37705 del 22/09/2006 Cc. (dep. 16/11/2006) Rv. 235065 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Realizzazione di un soppalco - Permesso di costruire - Necessità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2006-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235065-01

EDILIZIA - IN GENERE

L'esecuzione di soppalchi nel corso di lavori di ristrutturazione interna di un edificio, pure se non realizzi un mutamento di destinazione d'uso, costituisce opera che richiede il permesso di costruire, o, in alternativa, la denuncia d'inizio di attività, perché comporta mutamento delle superfici interne che, ai sensi dell'art.10, comma primo, lett. c) T.U. dell'edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) fa sorgere tale obbligo anche in assenza di modifiche della sagoma e del volume. (La Corte ha inoltre ritenuto che la disciplina così ricostruita sia applicabile anche in presenza della diversa disposizione contenuta nell'art. 2 L. Reg. Campania 28 novembre 2001, n. 19, in quanto la disposizione di legge statale da questa richiamata, e cioè l'art. 2, comma 60, L. n. 662/1996, è stata espressamente abrogata dall'art. 36, comma secondo, lett.h) del citato d.P.R. n. 380 del 2001).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 10 com. 3 lett. C, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 22, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Legge Reg. Campania 28/11/2001 num. 19 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)