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Sez. L, Sentenza n. 3735 del 28/03/2000 (Rv. 535119 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Configurabilità rispetto alla sentenza di legittimità - Condizioni - Omesso esame di un precedente giurisprudenziale - Configurabilità come errore di fatto - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535119-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

L'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. idoneo a costituire motivo di revocazione delle sentenze emesse nel giudizio di cassazione deve consistere - al pari dell'errore revocatorio imputabile al giudice di merito - nel supporre come sussistente un fatto incontrastabilmente insussistente ovvero l'inverso, sempre che il fatto medesimo non sia stato punto controverso sul quale la Suprema Corte si sia pronunciata e rientri nell'ambito di quelli rimessi all'autonoma e diretta percezione del giudice di legittimità, restando escluso dall'ambito della revocazione il riesame del precedente giudizio di cassazione. Detto errore, pertanto, non può evidentemente essere integrato dall'omesso esame di un precedente giurisprudenziale richiamato e prodotto dalla parte, in quanto questo costituisce un'allegazione difensiva e non un fatto su cui possa verificarsi l'errore revocatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)