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Sez. 3, Sentenza n. 16597 del 05/08/2005 (Rv. 584752 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Impugnazione della sentenza - Difensore distrattario - Qualità di parte - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584752-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE

In relazione all'impugnazione della sentenza di condanna alle spese con distrazione in favore del difensore, quest'ultimo può assumere la qualità di parte, quando sorga controversia sulla distrazione, restando obbligato, se la sentenza che ha disposto la distrazione sia annullata o riformata, a restituire le somme corrispostegli dal soccombente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)