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Sez. L, Sentenza n. 13290 del 10/09/2003 (Rv. 566754 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Impugnazione della sentenza di condanna con distrazione a favore del difensore - Qualità di parte del difensore - Configurabilità - Condizioni - Impugnazione relativa alla inadeguatezza della liquidazione - Legittimazione esclusiva della parte rappresentata - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566754-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE

In relazione all'impugnazione della sentenza di condanna alle spese con distrazione in favore del difensore, quest'ultimo può assumere la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, soltanto quando sorga controversia sulla distrazione, cioè quando la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza o l'abbia respinta ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, con la conseguenza che, allorché l'impugnazione riguardi invece l'adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)