Sez. 1, Sentenza n. 9273 del 12/07/2000 (Rv. 538419 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVE PROVE | Documentazione tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 184 cod. proc. civ. nel testo previgente alla novella di cui alla legge n. 353 del 1990 - Rilevabilità d'ufficio ad opera del giudice - Limiti - Accettazione del contraddittorio o comportamento concludente implicante accettazione - Semplice protrarsi del silenzio della parte - Rilevanza - Esclusione - Eccezione di giudicato fondata su documentazione irritualmente introdotta in causa con le difese conclusionali - Silenzio dell'attore all'udienza di discussione - Accoglimento dell'eccezione - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVE PROVE
In tema di deduzioni istruttorie, la tardività della relativa produzione documentale rispetto al termine di cui all'art. 184 cod. proc. civ. (nel testo previgente alla novella di cui alla legge n. 353 del 1990) è rilevabile d'ufficio ad opera del giudice con il limite dell'accettazione del contraddittorio, ravvisabile in presenza di un comportamento della controparte che implichi tale accettazione, quale non può ritenersi il mero silenzio, anche prolungato. Ne consegue che l'eccezione di giudicato fondata su provvedimenti prodotti con le difese conclusionali, fuori, quindi, dei termini di cui al citato art. 184 del codice di rito, va disattesa nel silenzio dell'attore all'udienza di discussione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)