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Sez. 3, Sentenza n. 5043 del 03/03/2009 (Rv. 607648 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Ricorso per cassazione - Denuncia di omesso esame da parte del giudice di merito della mancata risposta all'interrogatorio formale - Autosufficienza del ricorso - Necessità - Condizioni - Trascrizione dei capi del mezzo istruttorio o indicazione delle relative circostanze di fatto - Necessità.
Stato
decisa il 2009-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607648-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

In ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il ricorrente che denunci il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere il giudice di merito omesso di esaminare la mancata comparizione della controparte a rispondere all'interrogatorio formale, deve trascriverne il contenuto integrale, o indicare le circostanze di fatto che ne formano oggetto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 232 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)