Sez. 1, Sentenza n. 13588 del 02/11/2001 (Rv. 549971 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE | Ordinanza - Ingiunzione emessa a carico del solo rappresentante legale di una persona giuridica o ente sfornito di personalità giuridica - Persona giuridica o ente sfornito di personalità giuridica - Soggetto interessato a proporre opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione (o ricorso per cassazione avverso la relativa sentenza) - Configurabilità - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE
La legittimazione a proporre opposizione contro l'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa (o ricorso per cassazione avverso la relativa sentenza) deriva non già dall'interesse di fatto che il soggetto ricorrente possa avere alla rimozione del provvedimento, bensì dall'interesse giuridico di cui lo stesso possa considerarsi investito, quale destinatario del provvedimento, con la conseguenza che il vincolo di solidarietà che esiste tra la persona giuridica, o ente sfornito di personalità giuridica, ed il proprio rappresentante non comporta che i primi possano considerarsi interessati, a norma dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, a proporre opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione emessa a carico del solo rappresentante legale (o ricorso per cassazione avverso la relativa sentenza), stante l'autonomia delle posizioni dei soggetti obbligati in solido, nei confronti di ciascuno dei quali sussiste l'obbligo della preventiva contestazione in funzione della successiva emissione dell'ordinanza - ingiunzione, e l'insussistenza di qualsiasi litisconsorzio necessario tra coobbligati solidali.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 4, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)