Sez. 4, Sentenza n. 7173 del 28/03/1996 Ud. (dep. 18/07/1996) Rv. 205331 - 01
Impugnazioni - Notificazione | Omissione - Nullità di ordine generale - Esclusione - Decadenza dall'impugnazione - Esclusione - Accertamento da parte del giudice del gravame della mancata notificazione alla parte - Non emergenza "aliunde" della circostanza che l'avente diritto abbia avuto conoscenza dell'impugnazione - Trasmissione degli atti alla cancelleria del giudice "a quo" perché si proceda alla dovuta notificazione - Dovere del giudice.
Impugnazioni - Notificazione
L'omessa notifica dell'impugnazione di cui all'art. 584 cod. proc. pen. non dà luogo a nullità di ordine generale e neppure a decadenza dall'impugnazione medesima, in quanto non compresa tra le cause di inammissibilità previste dall'art. 591 cod. proc. pen.. Il giudice del gravame è, però, tenuto a trasmettere gli atti alla cancelleria del giudice "a quo" perché si proceda alle dovute notificazioni, qualora accerti che l'impugnazione non è stata notificata e non gli risulti "aliunde" che la parte, alla quale sarebbe spettata la notificazione, abbia avuto conoscenza dell'atto di impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 584 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 584 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)