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Sez. 5, Sentenza n. 38 del 12/01/1999 Cc. (dep. 25/01/1999) Rv. 212339 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOTIFICAZIONE | Omissione - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Ragioni - Obbligo del giudice.
Stato
decisa il 1999-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212339-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOTIFICAZIONE

L'omessa notifica dell'atto di impugnazione non dà luogo a nullità di ordine generale e neppure a decadenza dell'impugnazione medesima, in quanto non è compresa tra le cause di inammissibilità previste tassativamente dall'art. 591 cod. proc. pen. o da altre norme del codice di rito. Essa comporta soltanto la mancata decorrenza del termine per la proposizione da parte del soggetto interessato di eventuale appello incidentale o di ricorso per "saltum", mentre negli altri casi nessun pregiudizio può derivare alla parte nei cui confronti viene esercitata la pretesa espressa nell'atto di gravame. Tuttavia, quando la parte possa proporre appello incidentale e non risulti che abbia avuto comunque conoscenza dell'atto di impugnazione, il giudice del gravame è tenuto a trasmettere gli atti alla cancelleria del giudice "a quo" perché si proceda alle dovute notificazioni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 584 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 584 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)