Sez. L, Sentenza n. 18715 del 06/12/2003 (Rv. 568721 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico - Applicabilità della disciplina pubblicistica previgente - Esclusione - Applicabilità di una disciplina contrattuale di tenore analogo a quello previgente - Necessità di una chiara volontà contrattuale in tal senso.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE
Con riferimento al rapporto lavorativo contrattualizzato dei dipendenti postali, dopo l'entrata in vigore del contratto collettivo del 26 novembre 1994 non vi è stata una automatica prorogatio del sistema pubblicistico delle qualifiche funzionali e delle categorie, poiché in forza dell'art 6 del D.L. 1 dicembre 1993 n. 487, convertito nella legge 29 gennaio 1994 n. 71, solo la volontà delle parti collettive poteva stabilire transitoriamente che la regolazione di alcuni aspetti del rapporto rimanesse la stessa già prevista dalla disciplina pubblicistica. Pertanto, con riferimento al nuovo sistema di inquadramento del personale, l'eventuale applicabilità, in via transitoria, di una disciplina contrattuale di tenore analogo a quello della previgente disciplina pubblicistica richiede che sia accertata l'esistenza di un'effettiva, positiva volontà contrattuale in tal senso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST., Legge 01/12/1993 num. 487 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)