Sez. U, Sentenza n. 8360 del 05/04/2013 (Rv. 625777 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Illeciti disciplinari - Art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs n. 109 del 2006 - Ritardo nel deposito di provvedimenti superiore ad un anno - Giustificabilità - Esistenza di circostanze oggettive e assolutamente eccezionali - Necessità - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
Nella fattispecie di illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lettera q), del d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, anche in ragione della necessità di assicurare la prevedibilità della sanzione e un trattamento uniforme in presenza di situazioni analoghe, il ritardo superiore ad un anno nel deposito di provvedimenti giurisdizionali rende ingiustificabile la condotta dell'incolpato, sempre che non siano allegate dallo stesso e accertate dal giudice disciplinare circostanze oggettive e assolutamente eccezionali, che giustifichino l'inottemperanza del precetto sui termini di deposito. Invero, il superamento del termine annuale - desunto dalle indicazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di durata del giudizio di legittimità - fa presumere il carattere ingiustificato del ritardo, non potendo ritenersi necessario per la stesura ed il connesso deposito di qualunque provvedimento un tempo superiore a quello occorrente per la celebrazione del processo di cassazione che comprende, con gli adempimenti procedurali e lo studio del caso, anche l'ascolto della difesa. (Nel caso di specie, è stata ritenuta non idonea ad escludere il carattere ingiustificato dei ritardi la circostanza che gli stessi, in rapporto al funzionamento dell'ufficio di appartenenza, non avessero arrecato danni alle parti o ritardato la durata dei processi, essendosi per contro rilevato come la pluralità e la reiterazione di depositi gravemente tardivi, oltre a rivelare la chiara disorganizzazione del proprio lavoro da parte dell'interessato fossero di per sé sufficienti a ritenere perfezionato l'illecito).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. Q, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)