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Sez. U, Sentenza n. 7307 del 28/03/2014 (Rv. 629893 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Illeciti disciplinari - Art. 2, comma 1, lett. q) del d. lgs. n. 109 - Ritardo nel deposito di provvedimenti - Carattere - Natura del requisito della ingiustificabilità del ritardo - Elemento esterno della fattispecie disciplinare - Conseguenze - Onere di prova e di allegazione - Riparto.
Stato
decisa il 2014-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629893-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

In tema di illeciti disciplinari riguardanti magistrati, ai fini dell'integrazione della fattispecie prevista dall'art. 2, comma 1, lett. q) del d. lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, il requisito di ingiustificabilità del ritardo non costituisce ulteriore elemento tipico, bensì rappresenta un elemento esterno che può essere ricondotto alle condizioni di inesigibilità, sicchè l'onere di allegazione e dimostrazione di tale causa di esclusione dell'antigiuridicità del fatto grava sull'incolpato, dal momento che al titolare dell'azione disciplinare compete soltanto la prova degli elementi costitutivi dell'illecito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. Q

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)