diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 6925 del 17/03/2017 (Rv. 643597 - 02)

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI | Riscossione di un credito IVA - Regime di mutua assistenza fra gli Stati membri dell’Unione europea – Presupposto - Preventivo avvio dell'azione esecutiva interna - Necessità - Omissione – Conseguenze – Deroga in caso di scarso valore dei beni nello Stato richiedente – Esclusione.
Stato
decisa il 2017-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643597-02

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI

In tema di mutua assistenza intracomunitaria per il recupero di un credito IVA fondato su titolo esecutivo emesso in Italia, il preventivo avvio dell'azione esecutiva interna sui beni del debitore esistenti sul territorio nazionale, che non abbia portato al pagamento completo del credito, integra, ai sensi degli artt. 346-ter del d.P.R. n. 43 del 1973 e 7, par. 2, della direttiva 76/308/CEE, “ratione temporis” applicabili, un presupposto della richiesta dì assistenza, che non è surrogabile da una valutazione prognostica da parte dell'Amministrazione finanziaria sull'inopportunità della procedura esecutiva per lo scarso valore dei beni stessi, e la cui mancanza è suscettibile di tutela giurisdizionale poichè condiziona la validità dell'attività di riscossione presso la Stato richiesto.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 09/09/1938 num. 1676, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 346 bis, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 346 ter, Direttive Commissione CEE 26/11/1976 num. 308 art. 7 com. 2, Direttive Commissione CEE 26/11/1976 num. 308 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)