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Sez. U, Sentenza n. 3412 del 22/05/1986 (Rv. 446368 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - RIFERIMENTO AD UN CONTRATTO COLLETTIVO POSTCORPORATIVO - MANCATA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEL CONTRATTO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446368-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - RIFERIMENTO AD UN CONTRATTO COLLETTIVO POSTCORPORATIVO - MANCATA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEL CONTRATTO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

Il riferimento ad un contratto collettivo postcorporativo, al limitato fine dell'indagine sulla congruità della retribuzione del lavoratore, a norma dell'art. 36 della Costituzione, non trova ostacolo nella circostanza che l'interessato non abbia osservato l'Onere di produrre in giudizio il contratto stesso, ove non ne sia in discussione l'esistenza od il contenuto, ma solo l'applicabilità al rapporto dedotto in lite. (V 1975/81, mass n 412670; (V 119/76, mass n 378757).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)