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Sez. L, Sentenza n. 533 del 23/01/1988 (Rv. 457038 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - PROVA - ONERE DEL LAVORATORE - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - RIGETTO DELLA DOMANDA - CONDIZIONI - ESERCIZIO DEI POTERI DISCREZIONALI EX ART. 421 COD. PROC. CIV. DA PARTE DEL GIUDICE AL FINE DELL'ACQUISIZIONE DEL CONTRATTO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457038-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - PROVA - ONERE DEL LAVORATORE - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - RIGETTO DELLA DOMANDA - CONDIZIONI - ESERCIZIO DEI POTERI DISCREZIONALI EX ART. 421 COD. PROC. CIV. DA PARTE DEL GIUDICE AL FINE DELL'ACQUISIZIONE DEL CONTRATTO - AMMISSIBILITÀ.*

Con riguardo al rito del lavoro, anche se la parte che invoca l'applicazione di un determinato contratto collettivo ha l'Onere di produrlo in giudizio, l'inosservanza da parte del lavoratore di tale Onere può giustificare il rigetto della domanda soltanto se ne siano contestati l'esistenza o il contenuto e non già quando la contestazione si limiti alla sua applicabilità al rapporto dedotto in giudizio, con l'ulteriore conseguenza che, una volta accertata l'applicabilità di detto contratto, il giudice del merito può ricorrere ai suoi poteri discrezionali, riconosciutigli dall'art. 421 cod. proc. civ., per acquisirlo agli Atti (nella specie, avvalendosi della consulenza tecnica d'ufficio). (V 6814/87, mass n 455012; (V 3412/86, mass n 446368).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2797, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)