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Sez. L, Sentenza n. 6814 del 08/08/1987 (Rv. 455012 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - PROVA - ONERE DEL DEDUCENTE - INOSSERVANZA - PRONUNCIA DI RIGETTO NEL MERITO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455012-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - PROVA - ONERE DEL DEDUCENTE - INOSSERVANZA - PRONUNCIA DI RIGETTO NEL MERITO - CONDIZIONI.*

Nel processo del lavoro il contratto collettivo - che costituisce un'espressione dell'autonomia privata ed introduce norme contrattuali di diritto comune, talché non trova applicazione il principio della diretta conoscenza della legge da parte del giudice - deve essere prodotto in giudizio dalla parte che l'invoca, atteso che la disciplina dallo stesso posta rientra tra i fatti che la parte ha l'Onere di allegare al ricorso (ex art. 414 n. 4 cod. proc. civ.), con la conseguenza che dalla sua mancata produzione deriva una pronuncia di rigetto nel merito (e non già di mera inammissibilità del ricorso) qualora il giudice, anche in relazione al comportamento della controparte, che ne abbia specificamente contestato l'applicazione, sia nell'impossibilità di determinare l'an ed il quantum della prestazione dedotta in giudizio. (V 3412/86, mass n 446368).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)