Sez. L, Sentenza n. 1308 del 27/02/1979 (Rv. 397561 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NOZIONE - CONCORSO PER SPESE SCOLASTICHE CORRISPOSTO DAL DATORE DI LAVORO IN VIA CONTINUATIVA E DETERMINATA A TUTTI I DIPENDENTI CON FIGLI ISCRITTA A CORSI SCOLASTICI - INCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NOZIONE - CONCORSO PER SPESE SCOLASTICHE CORRISPOSTO DAL DATORE DI LAVORO IN VIA CONTINUATIVA E DETERMINATA A TUTTI I DIPENDENTI CON FIGLI ISCRITTA A CORSI SCOLASTICI - INCLUSIONE.*
Il concorso per spese scolastiche corrisposto dal datore di lavoro in via continuativa e determinata a tutti i lavoratori con figli iscritti a corsi scolastici, costituendo adempimento di obbligazioni pecuniarie, imposte al datore di lavoro da leggi o convenzioni nel corso del rapporto ed avente titolo ed origine nel contratto di lavoro, rientra nel concetto di retribuzione imponibile ai fini assicurativi ai sensi degli artt 27 e 28 DPR 30 maggio 1955 n 797, sugli assegni familiari. (V 3194/77, mass n 386709; (V 1455/71, mass n 351749).*
Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)