diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4763 del 15/09/1979 (Rv. 401351 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - IN GENERE - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - PRESUPPOSTO - RETRIBUZIONE DEL LAVORATORE - NOZIONE - LIMITI - INDENNITA PER SPESE SCOLASTICHE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401351-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - IN GENERE - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - PRESUPPOSTO - RETRIBUZIONE DEL LAVORATORE - NOZIONE - LIMITI - INDENNITA PER SPESE SCOLASTICHE - INCLUSIONE.*

Ai sensi del secondo comma dell'art 27 del DPR 30 maggio 1955 n 797, applicabile anche in tema di Assicurazione obbligatoria contro le malattie in forza del rinvio disposto dall'art 1 della legge 19 febbraio 1951 n 74, nell'ambito della retribuzione assoggettata a contribuzione vanno comprese le somme che il datore di lavoro versi al lavoratore in adempimento di obblighi posti dalla legge o dal contratto di lavoro, o comunque in via continuativa e predeterminata, ove non siano ricollegabili a causa negoziale diversa ed autonoma da quella del rapporto di lavoro, e, quindi, configurino corrispettivo in senso ampio dell'apporto del lavoratore nell'impresa, con la sola eccezione delle erogazioni riconducibili nell'elencazione di cui al terzo comma dell'art 27 citato. In tale nozione di retribuzione imponibile, che corrisponde a quella successivamente offerta dall'art 12 della legge 30 aprile 1969 n 153, ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali, rientra la cosiddetta indennita per spese scolastiche, erogata dal datore di lavoro ogni anno, con continuita, ai propri dipendenti con figli iscritti a corsi scolastici, in quanto non puo ritenersi giustificata da una causa autonoma rispetto al rapporto di lavoro, ma e intesa a sopperire al maggior Onere sostenuto dal lavoratore per il mantenimento dei figli agli studi, con riferimento sia allo apporto dato dal lavoratore nell'ambito dell'impresa, sia allo adeguamento del corrispettivo alle sue concrete esigenze di vita familiare. (Conf 1308/79, mass n 397561; (Conf 3194/77, mass n 386709).*

Riferimenti normativi: Legge 19/02/1951 num. 74 art. 1, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)