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Sez. 1, Sentenza n. 7456 del 01/06/1982 Ud. (dep. 28/07/1982) Rv. 154816 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-06-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154816-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Sussiste travisamento di fatto, quando il giudice di merito abbia ammesso un fatto, di Rilevanza decisiva, manifestamente escluso dagli Atti del procedimento, ovvero abbia escluso un fatto manifestamente ammesso dagli Atti stessi. In tal caso il controllo sulla motivazione rientra nei limiti della Competenza istituzionale della Cassazione, poiché non si tratta di compiere un'indagine di fatto, dovendosi reprimere un abuso commesso dal giudice di merito, ossia una deviazione dell'accertamento della verità delle prove. (Conf mass n 153797; (Conf mass n 153702; (Conf mass n 153608; (Conf mass n 153414; (Conf mass n 153156; (Conf mass n 153094; (Conf mass n 152600; (Conf mass n 152523; (Conf mass n 152013).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)