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Sez. 2, Sentenza n. 2877 del 16/10/1974 (Rv. 371308 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE - EFFETTO PROCESSUALE.*
Stato
decisa il 1974-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371308-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE - EFFETTO PROCESSUALE.*

La conciliazione giudiziale congiunge al carattere genericamente transattivo del suo contenuto sostanziale, l'effetto processuale dell'impossibilita di una qualsiasi ulteriore prosecuzione del giudizio. (V 1655'68, mass n 333448).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 185, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)