Sez. U, Sentenza n. 7380 del 19/07/1990 (Rv. 468292 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTI DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - LIMITI - FORMAZIONE DEL GIUDICATO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTI DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - LIMITI - FORMAZIONE DEL GIUDICATO.*
Il principio della rilevabilità d'ufficio, e in ogni stato e grado del processo, della questione di giurisdizione va coordinato con il sistema delle impugnazioni, operando esso ogni qualvolta non esista una precedente statuizione, mentre se questa sia stata emessa, i giudici delle successive fasi processuali possono conoscere della questione soltanto se sia stata riproposta con l'impugnazione, essendo tenuti in caso contrario ad applicare l'art. 329, secondo comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che, ove la sentenza di primo grado, affermata la giurisdizione del giudice ordinario, abbia statuito sul merito della causa e sia stata impugnata per motivi attinenti unicamente a questo, si Forma il giudicato sulla questione di giurisdizione, il cui esame resta perciò precluso nelle ulteriori fasi. (Conf 4180/80, mass n 408053).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)