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Sez. U, Sentenza n. 6938 del 25/07/1994 (Rv. 487509 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE | Configurabilità - Condizioni - Conseguenze - Mancata impugnazione della sentenza non definitiva di dichiarazione della cessazione della materia del contendere - Rilevabilità d'ufficio della questione di giurisdizione in appello - Preclusione.
Stato
decisa il 1994-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487509-01

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE

Il principio della rilevabilità d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, della questione di giurisdizione va coordinato con il sistema delle impugnazioni e con la disciplina del giudicato, operando detto principio ogni qual volta non esista una situazione sul punto; mentre, se questa esiste, i giudici delle successive fasi processuali possono conoscere della questione soltanto se sia stata riproposta con la impugnazione, essendo tenuti, in caso contrario, ad applicare l'art. 329, comma secondo, cod. proc. civ., con la conseguenza che la rilevabilità d'ufficio della questione di giurisdizione è preclusa in appello qualora su di essa si sia formato il giudicato, per mancata rituale impugnazione della sentenza non definitiva con cui il tribunale abbia dichiarato cessata la materia del contendere, in quanto quest'ultima pronunzia - pur non implicando l'attribuzione di un bene della vita - costituisce una situazione di merito che presuppone necessariamente la giurisdizione del giudice che la emette.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)