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Sez. 5, Sentenza n. 7597 del 05/07/1983 Ud. (dep. 28/09/1983) Rv. 160288 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - PROVA TARDIVA - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160288-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - PROVA TARDIVA - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

Perché la prova tardiva dell'impedimento dell'opponente possa avere Rilevanza ai fini dell'annullamento della sentenza dichiarativa dell'esecutività del decreto penale è necessario che si dimostri non solo l'esistenza dell'impedimento a comparire, ma anche che l'opponente abbia fatto quanto in lui possibile per portare tempestivamente a conoscenza del giudice il fatto che non gli consentì di presenziare all'udienza nel giudizio di opposizione al decreto penale. Occorre, cioè, che l'imputato dimostri che tanto l'impedimento a comparire quanto la mancata tempestiva comunicazione di esso al giudice siano dipesi da caso fortuito o forza maggiore.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)