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Sez. 1, Sentenza n. 2936 del 09/10/1972 (Rv. 360680 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - RESPONSABILITA PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA - LIMITAZIONI LEGALI SU FONDI CONTIGUI ALLA STRADA STATALE - INDENNIZZABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360680-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - RESPONSABILITA PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA - LIMITAZIONI LEGALI SU FONDI CONTIGUI ALLA STRADA STATALE - INDENNIZZABILITA - ESCLUSIONE.*

La norma dell'art 46 della legge 25 giugno 1865, n 2359 - secondo cui e dovuta un'indennita ai proprietari dei fondi i quali dalla esecuzione dell'opera pubblica vengano gravati da servitu o vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla diminuzione di un diritto - non trova applicazione rispetto alle limitazioni legali, che oltre ad avere carattere generale, in quanto si ripercuotono su tutti indistintamente i fondi contigui alla strada statale, non sono vere e proprie servitu, concernendo propriamente l'Esercizio del diritto di proprieta. (V 2450'69, mass n 341959; Conf 2739'67, mass n 330261).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)