Sez. 1, Sentenza n. 2936 del 09/10/1972 (Rv. 360680 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - RESPONSABILITA PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA - LIMITAZIONI LEGALI SU FONDI CONTIGUI ALLA STRADA STATALE - INDENNIZZABILITA - ESCLUSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - RESPONSABILITA PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA - LIMITAZIONI LEGALI SU FONDI CONTIGUI ALLA STRADA STATALE - INDENNIZZABILITA - ESCLUSIONE.*
La norma dell'art 46 della legge 25 giugno 1865, n 2359 - secondo cui e dovuta un'indennita ai proprietari dei fondi i quali dalla esecuzione dell'opera pubblica vengano gravati da servitu o vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla diminuzione di un diritto - non trova applicazione rispetto alle limitazioni legali, che oltre ad avere carattere generale, in quanto si ripercuotono su tutti indistintamente i fondi contigui alla strada statale, non sono vere e proprie servitu, concernendo propriamente l'Esercizio del diritto di proprieta. (V 2450'69, mass n 341959; Conf 2739'67, mass n 330261).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)