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Sez. 2, Sentenza n. 1117 del 23/02/1982 (Rv. 418997 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - INAMMISSIBILITÀ - CRITERI ULTERIORI - CONTROVERSIA RELATIVA A SERVITÙ - VALORE DEL PESO GRAVANTE SUL FONDO SERVENTE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418997-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - INAMMISSIBILITÀ - CRITERI ULTERIORI - CONTROVERSIA RELATIVA A SERVITÙ - VALORE DEL PESO GRAVANTE SUL FONDO SERVENTE - RILEVANZA.*

A seguito dell'abolizione dei Tributi diretti di carattere reale, la Determinazione del valore delle cause relative a beni immobili, essendo impossibile il ricorso al criterio stabilito dal primo comma dell'art. 15 cod. proc. civ., deve essere effettuata alla stregua dell'ultimo comma dello stesso articolo - il quale stabilisce che il giudice determina tale valore secondo quanto risulta dagli Atti e, se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile - e tenendo conto, ove la controversia sia relativa a servitù, non già del valore dell'intero fondo servente bensì del valore del peso gravante su di esso. (V 4718/80, mass n 408533).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)