Sez. L, Sentenza n. 5503 del 23/06/1987 (Rv. 454035 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - REGOLE SULLA DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - REGOLE SULLA DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA.*
Dalla diversità della legge 18 aprile 1962 n. 230, che ha disciplinato la Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato, dalla legge 15 luglio 1966 n. 604 che ha disciplinato (derogando parzialmente, e con alcune eccezioni, agli artt. 2118 cod. civ.) l'Estinzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, consegue che le regole sulla decadenza dall'impugnazione del licenziamento stabilite da detta seconda legge (art. 6) non sono invocabili (senza che ciò contrasti con l'art. 3 cost.) ad integrazione delle Disposizioni della legge n. 230 del 1962. (V 1646/83, mass n 426488; (Conf 3753/85, mass n 441334).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)