Sez. L, Sentenza n. 23523 del 17/12/2004 (Rv. 578615 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Pensione di invalidità - Trasformazione in pensione di vecchiaia - Ammissibilità - Condizioni - Interesse del pensionato ad ottenere la trasformazione in sede giudiziale - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
In tema di prestazioni previdenziali, è consentita, con il concorso dei necessari requisiti, la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia; e tale trasformazione, ove contestata in sede amministrativa, può essere fatta valere in giudizio, sussistendo astrattamente l'interesse del pensionato ad affermare il proprio diritto alla pensione di vecchiaia (legata al dato indiscutibile dell'età anagrafica), piuttosto che alla pensione di invalidità, legata ad un giudizio suscettibile di revisione.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 com. 10 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 45 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 2, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Costituzione art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)