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Sez. L, Sentenza n. 1821 del 20/02/1998 (Rv. 512851 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Pensione o assegno di invalidità - Conversione in pensione di anzianità - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512851-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ

Nel vigente ordinamento previdenziale non esiste un principio generale di immutabilità del titolo della pensione, pertanto, non essendovi alcuna specifica norma, deve ritenersi consentita la conversione della pensione o dell'assegno di invalidità in pensione di anzianità, atteso altresì che l'art. 1 comma decimo legge n. 222/1984 si è limitato a regolamentare espressamente (ma non esclusivamente) la trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, senza peraltro escludere l'ipotizzabilità - col concorso dei necessari requisiti - di una conversione in pensione di anzianità.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 45 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 CORTE COST., Legge 11/08/1972 num. 485 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 30/06/1972 num. 267 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)