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Sez. 1, Sentenza n. 11604 del 18/11/1998 (Rv. 520782 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IMPUGNAZIONI - APPELLO | Sentenza di appello - Di omologazione (o rigetto) del concordato o dichiarativa della nullità delle operazioni di voto - Ricorso per Cassazione - Notificazione - Al commissario giudiziale - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520782-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IMPUGNAZIONI - APPELLO

Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che abbia omologato o respinto il concordato preventivo (ovvero abbia dichiarato la nullità delle operazioni di voto) va proposto (anche) nei confronti del commissario giudiziale nominato ai sensi dell'art. 163 della legge fallimentare, ancorché al medesimo non sia riconosciuta legittimazione all'impugnazione della sentenza, atteso il carattere necessario della sua partecipazione al processo al fine, da un canto, di accertare l'esistenza o meno dei presupposti per l'omologazione del concordato nei confronti del debitore, dall'altro, di confermare o far cessare i suoi poteri.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 163 CORTE COST., Legge Falliment. art. 183 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)