Sez. 6, Sentenza n. 19189 del 11/01/2013 Ud. (dep. 03/05/2013) Rv. 255073 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE | Art. 318 cod. pen. - Nuova formulazione introdotta dalla legge n. 190 del 2012 - "Abolitio criminis" di condotte punite dal previgente testo - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE
Il nuovo testo dell'art. 318 cod. pen., così come integralmente riscritto dall'art. 1, comma 75 della legge n. 190 del 2012, non ha proceduto ad alcuna "abolitio criminis", neanche parziale, delle condotte previste dalla precedente formulazione ed ha, invece, determinato un'estensione dell'area di punibilità, configurando una fattispecie di onnicomprensiva monetizzazione del "munus" pubblico, sganciata da una logica di formale sinallagma. (Principio affermato in relazione a fattispecie in precedenza qualificata come corruzione impropria).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 318, Legge 09/11/2012 num. 190 art. 1 com. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)