Sez. 2, Sentenza n. 6867 del 03/11/1971 Ud. (dep. 18/10/1972) Rv. 122101 - 01
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA - IN GENERE - GIUDIZIO DI APPELLO - ANNULLAMENTO DELLA PRIMA SENTENZA PER INCOMPETENZA PER MATERIA - DIVERSITA DI IPOTESI - IDENTITA DEL FATTO CONTESTATO, DIVERSITA DEL FATTO, CIRCOSTANZE AGGRAVANTI NON CONTESTATE - DIVERSITA DELLE NORME APPLICABILI - LIMITI DI LEGITTIMITA E DI IMPUGNABILITA DELLA SENTENZA DI ANNULLAMENTO NELLE TRE IPOTESI.*
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA - IN GENERE - GIUDIZIO DI APPELLO - ANNULLAMENTO DELLA PRIMA SENTENZA PER INCOMPETENZA PER MATERIA - DIVERSITA DI IPOTESI - IDENTITA DEL FATTO CONTESTATO, DIVERSITA DEL FATTO, CIRCOSTANZE AGGRAVANTI NON CONTESTATE - DIVERSITA DELLE NORME APPLICABILI - LIMITI DI LEGITTIMITA E DI IMPUGNABILITA DELLA SENTENZA DI ANNULLAMENTO NELLE TRE IPOTESI.*
La sentenza del giudice di appello, che annulla quella del giudice di primo grado per ritenuta incompetenza per materia di quest'ultimo e ordina la trasmissione degli Atti al PM, rientra nella sfera normativa e nel contenuto decisorio di cui all'art 36 cpv cod proc pen soltanto nel caso in cui il secondo giudice ritenga immutato il fatto contestato, mentre appartiene ad altra sfera normativa ed ha differente contenuto decisorio nel caso in cui detto giudice ritenga che il fatto e strutturalmente diverso(vera e propria diversita del fatto)oppure e quantitativamente diverso(cioe piu grave per circostanze aggravanti non contestate)da quello contestato nel giudizio di primo grado. Nel primo caso, la sentenza di annullamento e una vera e propria pronuncia sulla Competenza, non impugnabile(art 190 cpv cod proc pen). nel secondo caso, la sentenza di annullamento non e una pronuncia sulla Competenza, giacche il contrasto di giudizio non verte sulla Competenza a giudicare il fatto contestato, bensi verte sulla diversita(per struttura o per gravita)del fatto accaduto rispetto a quello contestato: tale pronuncia esula dalla sfera normativa dell'art 36 cpv cod proc pen, ancorche essa sia stata riferita erroneamente dal giudicante alla norma suddetta, e la sua legittimita va esaminata in riferimento alle norme che regolano, nel corso del giudizio, la possibilita di rilevare la diversita del fatto(art 477 cod proc pen)o di contestare suppletivamente circostanze aggravanti(art 445 cod proc pen). ove si tratti di diversita strutturale del fatto, la sentenza di annullamento e legittima, perche il disposto dell'art 477 cpv cod proc pen deve ritenersi applicabile anche nel giudizio di appello: il giudice di tale grado, peraltro, deve rimuovere, mediante l'annullamento, la sentenza di primo grado, come presupposto del provvedimento ordinatorio indicato nel disposto citato(trasmissione degli Atti al PM per l'Esercizio dell'Azione penale in ordine al fatto diverso). Detta sentenza non e impugnabile. Ove si tratti, invece, di diversita quantitativa del fatto(per rilevate circostanze aggravanti non contestate nel giudizio di primo grado)la sentenza di annullamento e illegittima ed e impugnabile per violazione di legge, essendo irrilevante che la circostanza aggravante, se fosse stata contestata dal giudice di primo grado, avrebbe comportato la sua incompetenza in ordine al reato piu grave, giacche tale pronuncia tende sostanzialmente al fine che il PM proceda ad esercitare nuovamente l' Azione penale contestando l'aggravante omessa. Cio non e consentito, ancorche sia stato proposto gravame specifico del PM a tal fine: detta pronuncia, attuando un'abnorme regressione dell'Esercizio dell'Azione penale allo scopo di giudicare nuovamente lo stesso fatto con una contestazione di maggiore gravita, realizzerebbe il risultato illegittimo di eludere per altra via il limite preclusivo imposto dal sistema processuale(non applicabilita dell'art 445 cod proc pen nel giudizio di appello), limite per cui una circostanza aggravante non puo essere contestata utilmente al giudicabile oltre il giudizio di primo grado. (V 117759, anno 1971; 114863, anno 1970; 111644, anno 1969; 108936, 107154, anno 1968; 104747, 104689, 104574, 104272, 103267, anno 1967; 101667, 100480, (100432, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)