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Sez. 3, Sentenza n. 2083 del 13/02/2002 (Rv. 552252 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETÀ - PER MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITÀ DELL'OPPONENTE | Conseguenze - Cosa giudicata - Estensione - Mutamento del riferimento temporale del credito - Esclusione - Fattispecie in tema di corrispettivi di prestazioni rese in periodi diversi.
Stato
decisa il 2002-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552252-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETÀ - PER MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITÀ DELL'OPPONENTE

Il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato, i cui limiti oggettivi si estendono al rapporto dedotto in giudizio (nonché a tutti gli accertamenti che costituiscono i necessari antecedenti logico - giuridici della pronuncia), con la conseguenza che, allorché muti taluno degli elementi del diritto fatto valere - e ciò può riguardare anche il dato temporale di riferimento del credito -, l'efficacia del giudicato è destinata a cessare per essere venuto meno un elemento dell'originaria domanda. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto insussistente l'effetto preclusivo del giudicato con riguardo a nuova domanda di pagamento del corrispettivo di prestazioni dello stesso tipo di quelle oggetto di precedente giudicato, ma eseguite in periodo diverso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)