Sez. 5, Sentenza n. 3075 del 16/02/2005 (Rv. 579913 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Tassa sui marmi nel Comune di Carrara ex legge n. 749 del 1911 - Incompatibilità con l'art. 23 del Trattato istitutivo della CE.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
La tassa istituita dall'art. unico della legge 15 luglio 1911, n. 749, a favore del Comune di Carrara, sui marmi scavati nel suo territorio e trasportati fuori di esso, è incompatibile con la normativa contenuta nell'art. 23 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, come ha riconosciuto la Corte di Giustizia della CE, con decisione del 9 settembre 2004.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)