Sez. 5, Sentenza n. 15568 del 30/06/2010 (Rv. 613882 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Tassa sui marmi nel Comune di Carrara ex legge n. 749 del 1911 - Incompatibilità con l'art. 23 del Trattato istitutivo della CE - Sussistenza - Somme indebitamente versate - Rimborso - Condizioni - Art. 29 della legge n. 428 del 1990 - Inapplicabilità - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
La tassa istituita dall'articolo unico della legge 15 luglio 1911, n. 749, a favore del Comune di Carrara, sui marmi scavati nel suo territorio e trasportati fuori di esso, è incompatibile con l'art. 23 del Trattato CEE - trattandosi di un tributo di effetto equivalente a un dazio doganale all'esportazione, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia CE con sentenza 9 settembre 2004, in causa C-72/03 - con la conseguenza che l'operatore ha diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato successivamente al 16 luglio 1992 - salvo che la richiesta di rimborso o l'impugnazione dell'atto impositivo siano anteriori a tale data - dovendosi però escludere che lo stesso sia soggetto alle condizioni previste dall'art. 29 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 per il rimborso dei tributi riconosciuti incompatibili con norme comunitarie, in quanto la tassa, nonostante sia incompatibile con la normativa europea perché assimilabile e di effetto equivalente ad un dazio doganale, non è sostanzialmente tale, ma ha natura, contenuto e carattere di tributo locale speciale, essendo prevista "a favore del comune di Carrara", gravante su materiali estratti dal territorio di detto comune e transitanti attraverso i suoi confini, nonché disciplinata da "apposito regolamento" deliberato da quel consiglio comunale.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1911 num. 749 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)