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Sez. 1, Sentenza n. 3116 del 21/05/1984 (Rv. 435155 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - IN GENERE - DICHIARAZIONE - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - AUDIZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELL'ISTITUTO PRESSO CUI IL MINORE È RICOVERATO O DELLE PERSONE CUI LO STESSO È AFFIDATO - NECESSITÀ - OMISSIONE - NULLITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1984-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435155-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - IN GENERE - DICHIARAZIONE - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - AUDIZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELL'ISTITUTO PRESSO CUI IL MINORE È RICOVERATO O DELLE PERSONE CUI LO STESSO È AFFIDATO - NECESSITÀ - OMISSIONE - NULLITÀ - CONSEGUENZE.*

Tanto sulla base della disciplina dell'adozione speciale, quanto a seguito della legge 4 maggio 1983 n. 184 che ha disciplinato integralmente la materia e che è applicabile ai giudizi in corso, attesa la Mancanza nella stessa legge di Disposizioni di carattere intertemporale, l'audizione del rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato o delle persone cui lo stesso è affidato è prevista, sia nella fase che precede la dichiarazione dello stato di adottabilità, sia in quella di opposizione avverso il decreto che tale stato ha dichiarato, allo scopo di consentire al giudice di acquisire tutti i dati necessari alla valutazione ed alla tutela dell'interesse del minore. Tale audizione è prevista a pena di nullità e la sua omissione determina la nullità della procedura e del provvedimento terminativo della stessa, che può essere fatta valere nei limiti e secondo le regole proprie fissate dall'art. 161 cod. proc. civ., con l'ulteriore conseguenza che ove siffatta nullità non sia stata fatta valere nel giudizio di opposizione non può essere dedotta in fase di appello. (V 938/81, mass n 411463; (V 2914/80, mass n 406650; (V 164/79, mass n 396233; (V 3651/77, mass n 387288).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 undecies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 terdecies, Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)