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Sez. L, Sentenza n. 9728 del 07/10/1997 (Rv. 508583 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Agenzia di assicurazione - Avvicendamento nella gestione di più mandatari o della stessa compagnia di assicurazione - Rapporto di lavoro dei dipendenti - Applicabilità dell'art. 2112 cod. civ. - Condizioni - Mancanza di soluzione tra le varie gestioni - Sufficienza - Esclusione - Conservazione della identità organica del complesso aziendale - Necessità.
Stato
decisa il 1997-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508583-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

Perché, con riferimento al rapporto di lavoro dei dipendenti di un'agenzia di assicurazioni e all'avvicendamento di più mandatari della stessa impresa mandante nella gestione dell'agenzia, sia applicabile la normativa dell'art. 2112 cod. civ. sulla continuità del rapporto di lavoro in caso di trasferimento d'azienda, deve risultare in concreto non solo un passaggio diretto o quanto meno senza soluzione di continuità tra precedente e successiva attività agenziale, ma anche che la successione integri sostanzialmente un mero mutamento nella titolarità dell'azienda, che lasci inalterata la struttura e l'unicità organica del complesso aziendale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 1753 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)