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Sez. 1, Sentenza n. 1892 del 02/10/1979 Ud. (dep. 09/02/1980) Rv. 144291 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - DIMINUENTE DELLA LIBERAZIONE DELL'OSTAGGIO (LEGGE N 497 DEL 1974) - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/144291-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - DIMINUENTE DELLA LIBERAZIONE DELL'OSTAGGIO (LEGGE N 497 DEL 1974) - CONDIZIONI.*

La diminuzione di pena prevista dall'ultimo comma dell'art 630 del codice penale, cosi come modificato dall'art 6 della legge n 497 del 1974, e applicabile soltanto quando l'agente o il concorrente abbia tenuto un comportamento dal quale sia derivata la liberazione del soggetto sequestrato senza il versamento del riscatto. E necessario, cioe, che l'agente o il concorrente abbia tenuto con volonta una condotta finalisticamente diretta a fare acquistare la liberazione al soggetto passivo. (fattispecie alla quale non erano applicabili le modifiche apportate all'art 630 dalla legge n 191 del 1978. La Cassazione ha chiarito che per l'applicazione della diminuente prevista dalla legge del 1974 non basta che la condotta del sequestratore sia stata, dal lato oggettivo, eziologicamente rilevante e producente per il riacquisto della liberta da parte del sequestrato, ma occorre che essa, dal lato soggettivo, sia stata volontariamente tenuta al fine precipuo della liberazione del medesimo).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 630 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)