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Sez. L, Sentenza n. 12312 del 21/08/2003 (Rv. 566141 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Calcolo ex art. 21, sesto comma, legge n. 67 del 1988 - Meccanismo di rivalutazione - Applicabilità alle pensioni liquidate prima del 30 giugno 1982 - Esclusione - Quota aggiuntiva di pensione - Calcolo ex art. 26 della legge n. 160 del 1975 - Operatività - Eccezione di illegittimità costituzionale del suddetto art. 21 in relazione agli artt. 3, 36 e 38 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2003-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566141-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

La norma sul calcolo della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, di cui all'art. 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 - interpretato autenticamente dall'art. 3, secondo comma, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86 (convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160) - non comporta, in relazione al richiamo ivi contenuto alla disposizione dell'art. 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, l'applicazione alle pensioni liquidate prima del 30 giugno 1982 del meccanismo di rivalutazione della retribuzione pensionabile stabilito da quest'ultima norma, dovendo invece farsi riferimento per la determinazione della quota aggiuntiva di pensione, in relazione alla normativa vigente alla data di originaria maturazione del diritto a pensione, alla misura fissata dall'art. 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, ed è manifestamente infondata la questione di costituzionalità del suddetto art. 21 sesto comma, in riferimento all'art. 3 Cost., sulla base della sentenza interpretativa di rigetto n. 72 del 1990 della Corte Costituzionale, nonché in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost., rispondendo la differenziazione economica dei trattamenti pensionistici rispetto al momento della loro liquidazione ad un criterio di scelta di solidarietà pensionistica costituzionalmente prevista.

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1988 num. 67 art. 21 com. 6 CORTE COST., Legge 21/05/1982 num. 297 art. 3 com. 11 CORTE COST., Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 3 com. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 26 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)