Sez. L, Sentenza n. 2921 del 27/02/2002 (Rv. 552653 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Calcolo "ex" art. 21, sesto comma, legge n. 67 del 1988 - Meccanismo di rivalutazione - Applicabilità alle pensioni liquidate prima del 30 giugno 1982 - Esclusione - Quota aggiuntiva di pensione - Calcolo "ex" art. 26 della legge n. 160 del 1975 - Operatività.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
La norma sul calcolo della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, di cui all'art. 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 - interpretato autenticamente dall'art. 3, secondo comma, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86 (convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160) - non comporta, in relazione al richiamo ivi contenuto alla disposizione dell'art. 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, l'applicazione alle pensioni liquidate prima del 30 giugno 1982 del meccanismo di rivalutazione della retribuzione pensionabile stabilito da quest'ultima norma, dovendo invece farsi riferimento per la determinazione della quota aggiuntiva di pensione, in relazione alla normativa vigente alla data di originaria maturazione del diritto a pensione, alla misura fissata dall'art. 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1988 num. 67 art. 21 com. 6 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 3 com. 11 CORTE COST., Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 3 com. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 26 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)