Sez. 3, Sentenza n. 21732 del 11/10/2006 (Rv. 592568 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Individuazione delle regole deontologiche e loro applicazione - Incensurabilità in sede di legittimità - Condizioni - Fattispecie.
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI
Nei giudizi disciplinari nei confronti dei professionisti, l'individuazione delle regole di deontologia professionale e la loro applicazione nella valutazione degli addebiti attengono al merito del procedimento e sono insindacabili in sede di legittimità, se congruamente motivate, perché esse si riferiscono a precetti extragiuridici ovvero a regole interne alle categorie e non già ad atti normativi. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto rilevando che, nella decisione impugnata, la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie aveva esaustivamente motivato sulle ragioni per cui il precetto deontologico non poteva ritenersi rispettato dal medico odontoiantra ricorrente, riconoscendo nel testo di alcuni messaggi pubblicati sulle Pagine Gialle i contenuti di un messaggio pubblicitario vietato dal codice deontologico).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)